Amministrazione Trasparente

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

L'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha stabilito che a partire dal 1^ gennaio 2012 la produzione di certificati è possibile solo nei rapporti tra privati, mentre alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi i cittadini devono produrre dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni) o di atti di notorietà. La normativa ha introdotto così l’assoluto divieto alle P.A. e a gestori di pubblici servizi di richiedere al cittadino dati già disponibili o in loro possesso, e l’obbligo di acquisire d’ufficio le relative informazioni detenute da altre amministrazioni.

I recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale degli uffici responsabili del procedimento che sono preposti per le proprie attività a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni sono disponibili consultando direttamente questo link https://menu/681606/uffici-servizi

Con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016 al d.lgs. n. 33/2013 i restanti obblighi di pubblicazione riportati nella presente pagina sono cessati e, nel rispetto della normativa previgente, saranno rimossi decorsi cinque anni dalla pubblicazione

 

Il D.P.R. 28.12.2000 N. 445, in tema di documentazione amministrativa, prevede che la Pubblica Amministrazione sia tenuta ad effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate e sulla documentazione prodotta a corredo di domande o richieste. (articoli da 71 a 76).

Con deliberazione della Giunta comunale n.61 del 8 maggio 2012, il Comune d Luino ha fornito agli uffici appositi indirizzi in ordine ai controlli da effettuarsi tramite la Guardia di Finanza sulle istanze di accesso per prestazioni agevolate.

 

Gli ambiti di intervento dei controlli e delle verifiche interessano le seguenti prestazioni:

  • Fondo Sociale Affitti;
  • Agevolazioni per utilizzo buoni mensa scolastica;
  • Agevolazioni per trasporto scolastico;
  • Contributi per frequenza scuole materne;
  • Rette per frequenza Asilo Nido;
  • Erogazioni a qualsiasi titolo erogate da soggetti pubblici (Comune, Regione, A.S.L., I.N.P.S., ecc.) e per le quali gli Uffici del Comune accolgono/istruiscono la relativa domanda.

I Responsabili dei singoli Servizi si attivano procedendo alla segnalazioni di quelle situazioni che potrebbero apparire ad una prima e sommaria valutazione non conformi alla situazione dichiarata o per le quali sorga “ragionevole dubbio” sulla veridicità e comunque prevedono un’estrazione a campione delle domande da sottoporre a controllo tale da garantire complessivamente la “valutazione” del 20% delle domande presentate.

 Deliberazione della Giunta comunale n.61 del 08.05.2012.

 

Riferimenti normativi

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, s.o. 30/L)

 

CAPO V - CONTROLLI – Articoli 71-76

Art. 71 Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Art. 72 Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli 
(articolo così sostituito dall'art. 15, comma 1, legge n. 183 del 2011).

1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli di cui all’articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attivitàvolte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.

CAPO VI

Art. 73 Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.

Art. 74 Violazione dei doveri d’ufficio.

1. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d’ufficio:

a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà;

(lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, legge n. 183 del 2011)

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento;

c) a richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita; 
c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all’articolo 40, comma 02.
(lettera aggiunta dall'art. 15, comma 1, legge n. 183 del 2011)

Art. 75 Decadenza dai benefici.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 76 Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

 (Aggiornato al 03.03.2015)

 

Pubblicazione ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 “Decreto Trasparenza” (Archivio)

Recapiti dell'Ufficio responsabile

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