SUAP - Carte di esercizio

ATTENZIONE: Le operazioni (carta di esercizio e redazione dell'attestazione) devono essere svolte dall'Ufficio comunale competente e dalle Associazioni di categoria in forma gratuita. Si precisa che le Associazioni di categoria devono garantire la gratuità delle operazioni anche ai non associati

Data di pubblicazione:
24 Febbraio 2022
SUAP - Carte di esercizio

La carta di esercizio è un documento di cui si deve dotare il commerciante ambulante che esercita l'attività nei posteggi mercatali periodici nel territorio della Regione Lombardia

Ogni singola attività (impresa/società/singolo) deve avere una carta di esercizio che elenca tutti i posteggi.

In caso di attività intestata a più soci:
- serve sempre solo una carta di esercizio
- deve essere allegata la fotografia del legale rappresentante
- deve essere prodotto il foglio aggiuntivo per ogni singolo socio, dipendente, coadiuvante, ecc.

La carta ha validità permanente; rimane obbligo dell'operatore provvedere alla variazione/riemissione della carta ogni qualvolta avvengono variazioni alla situazione.

La carta di esercizio deve essere fatta vidimare presso ogni Comune ove l'operatore su aree pubbliche ha titolo per esercitare l'attività.

La compilazione della Carta di Esercizio per operatori su aree pubbliche e l'attestazione dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso un servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti).

Gli strumenti necessari per l'utilizzo dell'applicativo informatico dedicato alla Carta di Esercizio sono la Posta Elettronica Certificata (PEC) e la Firma Digitale (firma forte).

Nel caso in cui l'operatore su aree pubbliche non sia in possesso di PEC e Firma Digitale, può avvalersi di un "intermediario", ovvero di un commercialista o di un'associazione a cui l'operatore su aree pubbliche delega, mediante procura speciale, le operazioni di compilazione e sottoscrizione della Carta di Esercizio.

Vidimazione dei titoli presenti nelle carte di esercizio
Le vidimazioni dei singoli titoli presenti nelle Carte di esercizio (sia quelle oggetto di conversione che per quelle nuove) verranno gestite informaticamente:
- direttamente dalle associazioni di categoria ("intermediario esclusivo") nel caso in cui l'operatore su aree pubbliche si sia rivolto alle Associazioni per la compilazione della propria Carta di Esercizio;
- dai singoli Comuni in cui l'operatore svolge l'attività su posteggio nel caso in cui l'operatore su aree pubbliche abbia compilato direttamente (o delegando un "intermediario") la proprio Carta di Esercizio.

Di conseguenza, l'operatore non dovrà recarsi direttamente dai singoli Comuni per le operazioni di vidimazione.

Attestazione dei requisiti

A differenza della carta di esercizio che contempla, in un unico documento, tutti i posteggi intestati, l'attestazione dei requisiti deve essere verificata annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno.
L'attestazione non prevede la formula dell'autocertificazione;

deve infatti essere compilata e firmata dal legale rappresentante dell'Associazione di Categoria o dal funzionario comunale.

L'attestazione ha l'obiettivo di attestare la regolarità amministrativa, previdenziale, fiscale ed assistenziale: iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta), presentazione del modello unico con redditi d'impresa.

I titolari di posteggio isolato, non hanno l'obbligo di possedere la Carta di Esercizio, tuttavia devono comunque ottenere l'attestazione annuale.

La procedura non prevede il rilascio immediato del documento perché sono necessari gli accertamenti presso i singoli enti.

Compilazione dell'Attestazione
La compilazione dell'attestazione (da allegare alla Carta di esercizio) deve essere effettuata, ogni anno, esclusivamente in modalità telematica, attraverso un servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti) .

La compilazione deve essere effettuata esclusivamente dalle Associazioni di Categoria o da uno dei Comuni sede di posteggio (i titolari di posteggio isolati non hanno l'obbligo di possedere e compilare la Carta di esercizio ma dovranno comunque ottenere l'Attestazione).
L'attestazione è annuale e prevede quindi, come già detto, il rinnovo ogni anno entro il 31 dicembre

Attestazione dei requisiti per titolari di autorizzazioni rilasciate da comuni non lombardi
L’attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l’attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un comune appartenente ad altra regione italiana.
L’operatore titolare di autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo deve richiedere il rilascio dell’attestazione annuale. La richiesta deve essere inoltrata alle associazioni di categoria o al comune lombardo nel quale l’operatore intende iniziare l’attività in Lombardia.
Alla richiesta dovrà essere allegata copia dei titoli che si intendono utilizzare per l’esercizio dell’attività in Lombardia. In alternativa, la richiesta può essere presentata ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative (di cui all’articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010).
L’attestazione annuale può essere esibita all’organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato “.pdf”.

Destinatari del servizio:

L'operatore, naturalmente, deve essere titolare di almeno un posteggio nemercatsettimanaldel ns. Comune, ovvero di titolo abilitativo alla vendita su aree pubbliche rilasciato dal Comune di Luino

Carta d'esercizio
Tutti i commercianti ambulanti che esercitano l'attività in mercati e fiere.

I commercianti ambulanti itineranti, solo nel caso in cui abbiano un posteggio assegnato in un mercato periodico sul territorio regionale.

Attestazione annuale
Tutti i commercianti ambulanti

Quando richiedere il servizio:

L'attestazione deve essere rinnovata ogni anno entro il 31 dicembre; oltre tale data l'operatore è passibile di sanzione pecuniaria (euro 1.000).

Entro il 31 agosto di ogni anno può essere richiesta l'attestazione annuale per l'anno in corso

Dopo il 31 agosto di ogni anno l'attestazione annuale avrà validità per l'anno successivo

La carta d'esercizio non necessita di rinnovo; deve comunque essere mantenuta aggiornata in caso di modifiche.

Termine fissato per la conclusione del procedimento:

L'attestazione dei requisiti è rilasciata entro 90 giorni dalla data di richiesta di rilascio.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 18 Aprile 2024