TARI

TASSA SUI RIFIUTI

Data di pubblicazione:
28 Febbraio 2022
TARI

 La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). 
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.

Dichiarazione Tari: occupazione di appartamenti e immobili

Il calcolo Tari è determinato dalla situazione abitativa/immobiliare. 

Ogni cambiamento della situazione abitativa incide sulla tariffa Tari e richiede la presentazione della dichiarazione di nuova occupazione,  di variazione del numero di occupanti non residenti o di metratura.

I dati dichiarati hanno effetto sul calcolo Tari a partire dal bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile.

Se si acquisita o si è in affitto in nuovi appartamenti/immobili:

  • è obbligatorio dichiarare l’occupazione entro 90 giorni; 
  • in caso di trasferimento in un nuovo appartamento/immobile, è da dichiarare anche la cessata occupazione di quello che si lascia altrimenti si continuerà a ricevere l’avviso di pagamento Tari anche per l’immobile non più a disposizione;
  • se non si risiede a Luino, il numero di occupanti è determinato d'ufficio in due persone. Se il loro numero effettivo è diverso, è indispensabile specificarlo nella dichiarazione

Come compilare la dichiarazione per il Tributo Tari:

- Utenza domestica

  • sono da dichiarare gli immobili destinati ad abitazione e specificare se si tratta di abitazione principale, secondaria o altro;
  • per box, posti auto, cantine e solai è da specificare se sono collegati all’abitazione principale - pertinenze - oppure se si tratta di immobili accessori:
    - cantine e solai sono di pertinenza dell’abitazione principale se risultano accatastati con l’appartamento;
    - se sono accatastati separatamente, vengono considerati pertinenziali solo se sono situati nella stessa via e civico dell’abitazione principale;
    - si considera pertinenza dell’abitazione una sola unità immobiliare utilizzata come box o autorimessa.

- Utenza non domestica

  • sono da dichiarare le unità immobiliari destinate alle attività commerciali, industriali, artigianali, professionali, specificando il tipo di attività svolta da codice Ateco;
  • sono da dichiarare anche le eventuali aree scoperte e i locali riservati stabilmente ad impianti tecnologici.

Come comunicare che l'immobile è in fase di ristrutturazione?

Anche per gli immobili non abitati perché in fase di ristrutturazione, la dichiarazione di possesso è richiesta entro 90 giorni.

Per beneficiare dell'esenzione del pagamento del tributo prevista in questi casi, è opportuno dichiarare la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) contestualmente al possesso. Al termine della ristrutturazione sarà da inviare la dichiarazione di fine lavori.

Dichiarazione Tari: cessazione di occupazione di appartamenti e immobili

La variazione di residenza anagrafica non produce automaticamente cessazione dell'obbligazione tributaria per il precedente indirizzo, se non viene prodotta l'apposita denuncia di cessazione.

L’obbligo di pagare la Tari permane fino al termine del bimestre nel quale viene presentata la dichiarazione di cessazione dell’utilizzo del bene.

Come compilare la cessazione per il Tributo Tari:

  • è obbligatorio dichiarare la cessazione entro il bimestre in cui si verifica la cessazione;
  • in assenza di tale dichiarazione si continuerà a ricevere l’avviso di pagamento Tari anche per l’appartamento/immobile non occupato e si dovrà documentare il rilascio dei locali in caso di dichiarazione di cessazione inviata tardivamente;
  • non è da dichiarare la cessazione se nell'immobile rimane a disposizione e vi sono le utenze attive (es. luce, gas, acqua). In questo caso il tributo Tari è dovuto.

 

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Le tariffe per l’anno 2024 sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n.15 del 30/04/2024.

Quota fissa:

  • Per le utenze domestiche: è calcolata moltiplicando la superficie dichiarata dell’abitazione e relative pertinenze per la specifica tariffa unitaria (€/mq) corrispondente al numero degli occupanti.
  • Per le utenze non domestiche: è calcolata moltiplicando la superficie dichiarata dei locali/aree per le tariffe unitarie (€/mq) della categoria di appartenenza.

 

Quota variabile:

  • Per le utenze domestiche: è costituita da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i mq. dell’utenza, ma va sommato come tale alla quota fissa. Per le pertinenze delle abitazioni si applica solo la quota fissa della tariffa.
  • Per le utenze non domestiche: è calcolata moltiplicando la superficie dichiarata dei locali/aree per le tariffe unitarie (€/mq) della categoria di appartenenza.

 

Per qualsiasi maggiore informazione inerente al Tributo Tari, invitiamo a consultare il regolamento Comunale per l'applicazione della tassa dei rifiuti (Tari) e il testo dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.